Via Massimo D'Azeglio, 1/3 - 20831 - Seregno (MB)

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Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

VILLA GIORGIO SANDRO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000142558 in data 22/04/2007 in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Villa Assicurazioni s.a.s. di Villa Geom. Giorgio & C., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000142560 in data 27/04/2007.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione dellaprima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubbliconei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet oveutilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Inoccasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA ESULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
[La crocetta a fianco del nome indica l’intermediario che entra in contatto con il contraente]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

 VILLA GIORGIO SANDRO, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000142558 in data 22/04/2007 in qualitàdi responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa della Villa Assicurazioni s.a.s. di Villa Geom. Giorgio &C., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000142560 in data 27/04/2007.

1.2 ADDETTI all’attività di intermediazione assicurativa all’interno dei locali dell’agenzia

 CESANA ELENA
 MAURI ELENA
 PIETRAGALLA DENISE

1.3 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all’attività agenziale anche all’esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez.E)

……………………………………………………………………….(cognome e nome), recapiti……….…… iscritto nelRUI – Sez. E – N° iscrizione…………………………….…………..in data ………………… in qualità di collaboratoredel/la predetto/a………………………………..(società agente/agente), come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: 

1.4 Altre informazioni sull’Agenzia:

Denominazione Società: Villa Assicurazioni s.a.s. di Villa Geom. Giorgio & C.
Iscrizione RUI: A0001142560 sezione A 27/04/2007
Sede legale: 20831 Seregno (MB) – Via Massimo D’Azeglio, 1
Recapiti telefonici: 0362231515-0362321082-0362321083 fax 0362235837
Indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sitointernet dell’Ivass.

Sezione II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet oveesistente) i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapportid’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratoreiscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora.
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n.40/2018.

b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto a1,nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazionea distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI

a. L’intermediario non detiene [oppure: detiene; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese] unapartecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese diassicurazione

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di unapartecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società diintermediazione per la quale l’intermediario opera [oppure: è detentrice; in tal caso indicare le denominazionisociali di tali imprese].

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danniarrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali edinfedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma dilegge.

b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo periscritto all’intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all’impresapreponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa.
Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenzadi riscontro dell’intermediari o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondoquanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previstidalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

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