Allegato 4 - Modello unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quarter del Codice delle Assicurazioni Private).
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
Il suo intermediario è:
Villa Giorgio Sandro iscritto nel RUI – Sezione A – n° A000142558 in data 22/04/2007 delegato all’attività assicurativa; opera quale amministratore della Villa Assicurazioni s.a.s. di Villa geom. Giorgio & C. iscritta RUI – Sezione A – n° A000142560 in data 27/04/2007 contattabile al numero telefonico 0362231515 – fax 0362235837 - 3938002432 w.app – sito www.villa-assicurazioni.it.
Si dichiara che l’IVASS è l’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).
SEZIONE II – INFORMAZIONE SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE:
La Villa Assicurazioni s.a.s. di Villa geom. Giorgio & C. agisce in nome e per conto di più imprese di assicurazioni delle quali può proporre i relativi contratti.______________________________________
SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI
Si dichiara che l’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante una impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Villa Assicurazioni di Villa Luigia e Geom Giorgio.
SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Villa Assicurazioni di Villa Luigia e Geom. Giorgio fornisce una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti d’investimento assicurativi. Tale valutazione viene fornita oralmente. Le strategie d’investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie d’investimento proposte, fatto salvo l’art. 68-ter, comma 6, del reg. 40/2018, l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi del prodotto d’investimento assicurativo di cui al reg. (UE) n. 1286/2014 del 26/11/2024 ed è il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
SEZIONE V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
Si dichiara che la natura dei compensi della Villa Assicurazioni di Villa Luigia e Geom. Giorgio è compresa nell’importo del premio assicurativo, in alcuni casi potrebbe essere richiesto un compenso aggiuntivo con emissione di regolare documento fiscale, che non sarà superiore al 50% del premio di polizza comprensivo di imposte e tasse.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dall’importo dell’intermediario stesso.
Modalità di pagamento dei premi ammesse:
- Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità.
- Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’intermediario fornisce la seguente informativa:
- L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenza ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente, ferma restandola possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- Il contraente ha facoltà di:
- Presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
oppure - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l’intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n 215;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicata nei DIP aggiuntivi.
- Presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO
L’intermediario comunica al contraente che:
- può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente e dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.