Come si attiva
La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto.
Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c. auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.
Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:
- abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’Impresa e non
- abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure
- non abbia accettato,abbia ricevuto risposta, oppure dell’impresa.
Come funziona
Per accedere alla procedura, il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell’ANIA, e allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI, eventuale risposta dell’impresa, etc.).
La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.
Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.
Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Compagnia di Assicurazione interessata.
Va costituita una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante dell’Impresa di Assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei Consumatori.
La “Procedura di Conciliazione” ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
Il consumatore può, in ogni caso, accettare l’accordo raggiunto dai rappresentati delle Parti oppure decidere di rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Maggiori informazioni sulla procedura di “Conciliazione Paritetica” e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti qui di seguito riportati delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo e sul sito dell’ANIA (www.ania.it).
ADICONSUN www.adiconsum.it
ADOC www.adocnazionale.it
ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it
ASSOUTENTI www.assoutenti.it
ASSO-CONSUM www.asso-consum.it
CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it
CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it
CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it
CODACONS www.codacons.it
CODICI www.codici.org
CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com
FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it
LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it
MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it